
Il funzionamento tecnico-amministrativo della società consortile è retto, oltre che dalle disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto, dal regolamento interno, che vincola tutti i Soci consorziati, e forma parte integrante del contratto della società consortile.
Detto regolamento può essere modificato solamente dall’Assemblea dei Soci con l’approvazione della maggioranza assoluta del capitale sociale.
Il Regolamento Interno stabilisce principalmente i punti seguenti:
Fee d’ingresso.
I soci si obbligano a versare all’atto di costituzione della società consortile, oltre alla quota di capitale sociale prevista dallo statuto e dall’atto costitutivo, un ulteriore importo a titolo di fee d’ingresso. In sede di costituzione della società consortile viene stabilito l’importo del fee d’ingresso, pari ad € 3.500,00 (tremilacinquecento/00).
In seguito il fee d’ingresso verrà liberamente determinato dal Consiglio di Amministrazione, che provvederà stabilendo e differenziando detto importo in considerazione dei seguenti criteri:
- Eventuale presenza nella società consortile di una o più società rappresentanti la stessa categoria di prodotti della società richiedente l’ingresso;
- affari già conclusi dalla società consortile, e, in particolar modo, nel comparto merceologico della società richiedente l’ingresso;
- fatturato della società richiedente.
La determinazione dell’importo del fee sarà sempre e comunque temporanea e riferita solamente ad una determinata richiesta o ad un determinato gruppo di richieste di ammissione alla società consortile, vale a dire che nell’ipotesi in cui due o più società, aventi medesimi o simili requisiti, presentino richiesta di ammissione alla società consortile in epoche differenti, l’importo del fee d’ingresso potrà risultare diverso.
Requisiti dei Soci.
I costruttori di trattori, macchine agricole e movimento terra, potranno essere ammessi in qualità di Soci della società consortile solamente qualora risultino già associati all’Associazione UNACOMA.
Territorio e mission.
Inizialmente l’attività della società consortile sarà rivolta al Governo Regionale del Kurdistan. È, però, espressa facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare che l’attività della società si rivolga e si espanda anche verso altri Paesi. Il Socio dissenziente, che manifesti, di volta in volta, il suo dissenso per iscritto non parteciperà alla nuova mission ma rimarrà comunque socio della società consortile.
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